IL MIO 110% RISPONDE
Ok all’attestato antecedente alla normativa sul bonus
SALTO DI CLASSE,
INTERVENTI RILEVANTI
Quesito
Un immobile è stato interessato dai seguenti interventi di efficientamento energetico:
– sostituzione infissi, intervento effettuato tra marzo e maggio 2020 con fatture pagate negli stessi mesi;
– cappotto termico, intervento effettuato e pagato nel mese di agosto 2020. Non è stata fornita la certificazione c.a.m. (criteri ambientali minimi) quindi non è possibile accedere all’agevolazione Superbonus; si può accedere alle detrazioni ecobonus (65%);
– sostituzione impianto di riscaldamento a pavimento; è stata emessa e pagata nel settembre 2020 una fattura di acconto per la fornitura della pompa di calore;
– rimozione massetto, pavimento e impianto esistente per realizzazione dell’impianto a pannelli radianti; pagamento eseguito nell’ottobre 2020;
– installazione impianto fotovoltaico; pagata eseguito nel mese di dicembre 2020.
La concessione edilizia è stata rilasciata in data 7 gennaio 2020 e l’Ape è stato effettuato contestualmente. È possibile accedere al Superbonus per l’intervento trainante di realizzazione dell’impianto di climatizzazione e fornitura pompa di calore e per l’intervento trainato di installazione impianto fotovoltaico, se il salto delle due classi si ottiene anche in forza degli interventi di efficientamento energetico che per caratteristiche tecniche o per data di pagamento non possono accedere alla detrazione maggiorata?. In caso affermativo è corretto utilizzare l’Ape pre intervento effettuato alla data della concessione (7/1/2020)? Qual è il limite di spesa per la rimozione dell’impianto esistente, la posa dei pannelli radianti e il rifacimento dell’impianto.
Risposta
Ai sensi del comma 3 dell’art. 119 dl Rilancio gli interventi di efficientamento energetico beneficiano dell’aliquota maggiorata a condizione che rispettino i requisiti minimi previsti dai decreti attuativi di cui al comma 3-ter dell’art. 14 dl 63/2013, e assicurino nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il salto di due classi può essere assicurato «anche» con la realizzazione congiunta di interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 dl 63/2013, con l’installazione di impianti solari fotovoltaici e, eventualmente, di sistemi di accumulo. Dunque, ciò che rileva ai fini del miglioramento di due classi dell’edificio sono tutti i lavori di efficientamento realizzati sullo stesso, ferma restando la possibilità per il contribuente di accedere alla detrazione maggiorata per gli interventi che possiedono le caratteristiche tecniche che consento l’accesso al beneficio in parola. È poi corretto acquisire l’A.p.e. ante intervento predisposta prima dell’entrata in vigore delle disposizioni Superbonus. La demolizione dell’impianto esistente ed il rifacimento del nuovo impianto non gode di un autonomo limite di spesa, ma rientra in quello previsto per la realizzazione dell’intervento di sostituzione dell’impianto radiante.
FOTOVOLTAICO
SU EDIFICI NUOVI
Quesito
È corretto affermare che il principio dell’installazione sempre trainata degli impianti fotovoltaici trova un’eccezione nella previsione dell’art. 119, comma 5, dl Rilancio laddove si riferisce agli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) e f), dpr 380/2001, e la lett. e) citata riguarda interventi di nuova costruzione? Inoltre, l’art. 119, comma 5, nell’individuare gli interventi fotovoltaici trainati richiama, tra l’altro, le previsioni della lettera d) dell’art. comma 1, dpr 412/1993, che si riferisce agli edifici di nuova costruzione. Come conciliare questa norma con la previsione che tali interventi devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti?
Risposta
L’agevolazione Superbonus prevista dal comma 5, ultimo capoverso, dell’art. 119 per i nuovi edifici va letta alla luce dell’obbligo, previsto dall’art. 11, dlgs 28/2011, di dotare le nuove costruzioni e gli edifici esistenti interessati da ristrutturazioni rilevanti di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Per tali edifici, con la risposta ad interpello n. 24/2021 è stato ammesso il beneficio anche rispetto alle nuove costruzioni. Per quanto riguarda invece, le «nuove costruzioni» individuate dalla lettera d) del dpr 412/1993 si evidenzia che il requisito della «novità» attiene esclusivamente alla richiesta di concessione edilizia qualora presentata successivamente all’entrata in vigore del drp 412/1993.
fonte italiaoggi

